Referendum: perchè votare NO

Josephine Soranno

Il 22 e 23 marzo si vota sul referendum costituzionale sulla magistratura. La riforma introduce doppio CSM, sorteggio e Alta Corte disciplinare: ecco perché, secondo il NO, può indebolire i contrappesi e aumentare l’incertezza nel sistema.

la scheda di voto del referendum del 22 e 23 Marzo 2026

Introduzione alla riforma

È una consultazione che spesso viene presentata come tecnica, ma in realtà tocca un nodo molto concreto: come si organizza l’autonomia della magistratura e come si distribuiscono pesi e contrappesi tra chi fa politica, chi indaga e chi giudica.

Proprio perché il tema è delicato, se ne può parlare in modo serio solo distinguendo bene ciò che è scritto nella riforma da ciò che è una valutazione politica sui suoi possibili effetti.

Mini-glossario, senza giuridichese:

  • PM (pubblico ministero): conduce le indagini e sostiene l’accusa nel processo.
  • Giudice: soggetto terzo che deve decidere senza stare dalla parte dell’accusa o della difesa.
  • CSM: organo che gestisce incarichi, trasferimenti e valutazioni dei magistrati.
  • Sorteggio: scelta casuale dei componenti, invece dell’elezione.
  • Alta Corte disciplinare: nuovo organo che deciderebbe sulle sanzioni disciplinari dei magistrati.

Il testo prevede, prima di tutto, che la magistratura resti “un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”, ma venga descritta come composta da magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.

In parallelo, la riforma sostituisce l’attuale Consiglio Superiore della Magistratura con due Consigli distinti:

  • il Consiglio Superiore della Magistratura Giudicante
  • il Consiglio Superiore della Magistratura Requirente

Entrambi sono presieduti dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Il podcast de Il Progressista dove parliamo del referendum con gli avvocati Stefano Germini e Riccardo Gandini

Lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura CSM

Il punto più discusso riguarda il modo in cui si formano questi due Consigli.

La riforma prevede che i rispettivi componenti siano estratti a sorte:

  • per un terzo da un elenco di professori ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio, elenco che il Parlamento in seduta comune compila mediante elezione;
  • per due terzi, invece, rispettivamente tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.

Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento.

La durata dell’incarico è di quattro anni e chi è sorteggiato non può partecipare al sorteggio successivo. Inoltre, i componenti, finché sono in carica, non possono essere iscritti agli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Questi dettagli contano, perché mostrano che “sorteggio” non è uno slogan generico: nel testo è legato a elenchi, requisiti e incompatibilità, mentre una parte delle procedure viene rimessa alla legge.

La perdita della funzione disciplinare del CSM

Quanto alle competenze, la riforma stabilisce che a ciascun Consiglio spettino, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.

La parte disciplinare, però, viene separata: la giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita a un nuovo organo, l’Alta Corte disciplinare. Anche qui il testo entra nel dettaglio, ed è un punto decisivo per capire il dibattito.

L’Alta Corte è composta da quindici giudici:

  • tre nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio;
  • tre estratti a sorte da un elenco di soggetti con gli stessi requisiti, elenco che il Parlamento in seduta comune compila mediante elezione;
  • sei magistrati giudicanti
  • tre magistrati requirenti estratti a sorte tra chi appartiene alle rispettive categorie, con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolga o abbia svolto funzioni di legittimità.

L’Alta Corte elegge il proprio presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o tra quelli sorteggiati dall’elenco parlamentare.

I giudici durano in carica quattro anni e l’incarico non è rinnovabile. Sono inoltre previste incompatibilità con Parlamento, Governo e professione di avvocato, oltre ad altre indicate dalla legge.

Contro le sentenze disciplinari emesse in prima istanza è sempre ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, ma soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte (seppur con giudici diversi), ma solo la legge ordinaria definirà illeciti e sanzioni, composizione dei collegi, forme del procedimento e regole di funzionamento, e dovrà anche assicurare che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.

L’art. 104 della Costituzione nel testo ante e post riforma

Le argomentazioni del NO

Dentro questo perimetro si collocano le argomentazioni del NO.

Chi è contrario alla riforma tende a dire che non si sta discutendo solo di efficienza, ma di architettura istituzionale: cambiare il modo in cui si compongono gli organi di governo della magistratura e separare la disciplina in un organo nuovo può spostare equilibri delicati.

In particolare, la critica sul sorteggio non è semplicemente che “il caso è cattivo”. La domanda è un’altra: come si garantiscono competenza e responsabilità in organi che gestiscono passaggi cruciali delle carriere?

L’altra obiezione riguarda l’asimmetria percepita tra il ruolo della politica nella formazione degli elenchi e la selezione casuale dei magistrati. Non è un’accusa automatica di controllo politico, ma il timore che, nel complesso, il peso della componente non togata e delle procedure di origine parlamentare possa diventare un punto sensibile, soprattutto in fasi di conflitto politico acceso.

Sul tema disciplinare, il NO di solito distingue due piani.

Il primo è l’obiettivo, che può anche essere condivisibile: regole chiare e responsabilità.

Il secondo è l’effetto di contesto: separare la disciplina in un organo nuovo e definire molti aspetti attraverso leggi successive può, secondo i contrari, aumentare la percezione di vulnerabilità e rendere più importante chi controlla i dettagli di attuazione.

Qui è essenziale essere corretti: il testo non dice che qualcuno darà ordini ai magistrati.

L’argomento del NO si muove su un piano diverso, più istituzionale: la paura di pressioni indirette o di un indebolimento dei contrappesi nel lungo periodo.

Chi sostiene il SÌ, invece, tende a presentare la riforma come un tentativo di modernizzare, chiarire ruoli e rendere più credibile il sistema, anche alla luce di criticità emerse negli anni.

Il punto di frizione non è quindi tra chi vuole il bene e chi vuole il male, ma tra due priorità: chi privilegia un intervento strutturale che promette chiarezza e responsabilità, e chi teme che una riforma costituzionale così disegnata introduca incognite difficili da correggere.

Tre domande per orientarsi senza slogan

Per orientarsi senza slogan, una chiave utile è guardare a tre domande:

  1. Quanto dipende dalle leggi di attuazione e quanto ci si fida della loro scrittura e applicazione nel tempo?
  2. Si preferisce una riforma ampia subito o correzioni graduali?
  3. Quale rischio pesa di più: inefficienza e sfiducia da un lato, oppure il timore di pressioni indirette sui contrappesi dall’altro?

Infine, il testo prevede una fase transitoria: le leggi sul CSM, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare dovranno essere adeguate entro un anno dall’entrata in vigore. Fino ad allora continueranno ad applicarsi le norme vigenti.

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