Il 22 e 23 marzo si vota sul referendum costituzionale sulla magistratura. La riforma introduce doppio CSM, sorteggio e Alta Corte disciplinare: ecco perché, secondo il NO, può indebolire i contrappesi e aumentare l’incertezza nel sistema.

Introduzione alla riforma
È una consultazione che spesso viene presentata come tecnica, ma in realtà tocca un nodo molto concreto: come si organizza l’autonomia della magistratura e come si distribuiscono pesi e contrappesi tra chi fa politica, chi indaga e chi giudica.
Proprio perché il tema è delicato, se ne può parlare in modo serio solo distinguendo bene ciò che è scritto nella riforma da ciò che è una valutazione politica sui suoi possibili effetti.
Mini-glossario, senza giuridichese:
- PM (pubblico ministero): conduce le indagini e sostiene l’accusa nel processo.
- Giudice: soggetto terzo che deve decidere senza stare dalla parte dell’accusa o della difesa.
- CSM: organo che gestisce incarichi, trasferimenti e valutazioni dei magistrati.
- Sorteggio: scelta casuale dei componenti, invece dell’elezione.
- Alta Corte disciplinare: nuovo organo che deciderebbe sulle sanzioni disciplinari dei magistrati.
Il testo prevede, prima di tutto, che la magistratura resti “un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”, ma venga descritta come composta da magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.
In parallelo, la riforma sostituisce l’attuale Consiglio Superiore della Magistratura con due Consigli distinti:
- il Consiglio Superiore della Magistratura Giudicante
- il Consiglio Superiore della Magistratura Requirente
Entrambi sono presieduti dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura CSM
Il punto più discusso riguarda il modo in cui si formano questi due Consigli.
La riforma prevede che i rispettivi componenti siano estratti a sorte:
- per un terzo da un elenco di professori ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio, elenco che il Parlamento in seduta comune compila mediante elezione;
- per due terzi, invece, rispettivamente tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.
Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento.
La durata dell’incarico è di quattro anni e chi è sorteggiato non può partecipare al sorteggio successivo. Inoltre, i componenti, finché sono in carica, non possono essere iscritti agli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Questi dettagli contano, perché mostrano che “sorteggio” non è uno slogan generico: nel testo è legato a elenchi, requisiti e incompatibilità, mentre una parte delle procedure viene rimessa alla legge.
La perdita della funzione disciplinare del CSM
Quanto alle competenze, la riforma stabilisce che a ciascun Consiglio spettino, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.
La parte disciplinare, però, viene separata: la giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita a un nuovo organo, l’Alta Corte disciplinare. Anche qui il testo entra nel dettaglio, ed è un punto decisivo per capire il dibattito.
L’Alta Corte è composta da quindici giudici:
- tre nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio;
- tre estratti a sorte da un elenco di soggetti con gli stessi requisiti, elenco che il Parlamento in seduta comune compila mediante elezione;
- sei magistrati giudicanti
- tre magistrati requirenti estratti a sorte tra chi appartiene alle rispettive categorie, con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolga o abbia svolto funzioni di legittimità.
L’Alta Corte elegge il proprio presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o tra quelli sorteggiati dall’elenco parlamentare.
I giudici durano in carica quattro anni e l’incarico non è rinnovabile. Sono inoltre previste incompatibilità con Parlamento, Governo e professione di avvocato, oltre ad altre indicate dalla legge.
Contro le sentenze disciplinari emesse in prima istanza è sempre ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, ma soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte (seppur con giudici diversi), ma solo la legge ordinaria definirà illeciti e sanzioni, composizione dei collegi, forme del procedimento e regole di funzionamento, e dovrà anche assicurare che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.

Le argomentazioni del NO
Dentro questo perimetro si collocano le argomentazioni del NO.
Chi è contrario alla riforma tende a dire che non si sta discutendo solo di efficienza, ma di architettura istituzionale: cambiare il modo in cui si compongono gli organi di governo della magistratura e separare la disciplina in un organo nuovo può spostare equilibri delicati.
In particolare, la critica sul sorteggio non è semplicemente che “il caso è cattivo”. La domanda è un’altra: come si garantiscono competenza e responsabilità in organi che gestiscono passaggi cruciali delle carriere?
L’altra obiezione riguarda l’asimmetria percepita tra il ruolo della politica nella formazione degli elenchi e la selezione casuale dei magistrati. Non è un’accusa automatica di controllo politico, ma il timore che, nel complesso, il peso della componente non togata e delle procedure di origine parlamentare possa diventare un punto sensibile, soprattutto in fasi di conflitto politico acceso.
Sul tema disciplinare, il NO di solito distingue due piani.
Il primo è l’obiettivo, che può anche essere condivisibile: regole chiare e responsabilità.
Il secondo è l’effetto di contesto: separare la disciplina in un organo nuovo e definire molti aspetti attraverso leggi successive può, secondo i contrari, aumentare la percezione di vulnerabilità e rendere più importante chi controlla i dettagli di attuazione.
Qui è essenziale essere corretti: il testo non dice che qualcuno darà ordini ai magistrati.
L’argomento del NO si muove su un piano diverso, più istituzionale: la paura di pressioni indirette o di un indebolimento dei contrappesi nel lungo periodo.
Chi sostiene il SÌ, invece, tende a presentare la riforma come un tentativo di modernizzare, chiarire ruoli e rendere più credibile il sistema, anche alla luce di criticità emerse negli anni.
Il punto di frizione non è quindi tra chi vuole il bene e chi vuole il male, ma tra due priorità: chi privilegia un intervento strutturale che promette chiarezza e responsabilità, e chi teme che una riforma costituzionale così disegnata introduca incognite difficili da correggere.
Tre domande per orientarsi senza slogan
Per orientarsi senza slogan, una chiave utile è guardare a tre domande:
- Quanto dipende dalle leggi di attuazione e quanto ci si fida della loro scrittura e applicazione nel tempo?
- Si preferisce una riforma ampia subito o correzioni graduali?
- Quale rischio pesa di più: inefficienza e sfiducia da un lato, oppure il timore di pressioni indirette sui contrappesi dall’altro?
Infine, il testo prevede una fase transitoria: le leggi sul CSM, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare dovranno essere adeguate entro un anno dall’entrata in vigore. Fino ad allora continueranno ad applicarsi le norme vigenti.
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