“Votate Sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, che è un plotone di esecuzione” (Giusy Bartolozzi), “”in Calabria i mafiosi, i massoni e i deviati voteranno sì” (Nicola Gratteri): ma è davvero così o sono solo slogan politici?
Analizziamo in maniera chiara e comprensibile la riforma costituzionale per comprendere come nessun disegno oscuro si cela dietro questa legge costituzionale
L’indipendenza della magistratura
La teoria tripartita di Montesquieu, esposta ne Lo spirito delle leggi (1748), prevede la divisione dei poteri statali tra organi distinti (legislativo, esecutivo e giudiziario) per evitare l’assolutismo, garantire la libertà politica e creare un sistema di freni e contrappesi.
Ciascun potere deve essere indipendente per limitare l’arbitrio degli altri (indipendenza giudiziaria: il potere di giudicare deve essere indipendente sia dal legislativo che dall’esecutivo per evitare un’applicazione arbitraria della legge).
Proprio per tale motivo, l’art. 104 della Costituzione prevede che “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere” e oggi nessuno si sognerebbe di affermare che sia possibile sottoporre il potere giudiziario a quello esecutivo, anche perché ogni legge che dovesse contrastare con questo articolo della Costituzione sarebbe immediatamente dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale.
Come cambierà, quindi, questo articolo per consentire alla politica di sottomettere la magistratura? Sarà forse previsto che il Pubblico Ministero finisca sotto il potere esecutivo? I politici potranno influenzare la magistratura al punto da essere messi al riparo da possibili indagini nei loro confronti?
Spiace per i detrattori del SI, ma questa riforma non modifica in alcun modo l’autonomia e l’indipendenza della magistratura.
Come si può leggere chiaramente, la magistratura è (e continuerà ad essere) un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Ciò che cambierà sarà che il Pubblico Ministero, ovvero colui che nel processo penale svolge la funzione di pubblica accusa, ed il Giudice, colui che nel processo penale decide dell’innocenza o della colpevolezza dell’imputato, non faranno più parte della stessa “famiglia”, ma avranno due percorsi di formazione e due organi di governo (Consigli Superiori della Magistratura) distinti.

I due consigli superiori della magistratura come organi di governo autonomo e il “fantasma” del sorteggio
Il Consiglio Superiore della Magistratura è l’organo costituzionale che gestisce assunzioni, trasferimenti e promozioni dei magistrati e, tramite una propria sezione disciplinare, decide sulle sanzioni da irrogare ai magistrati per errori giudiziari.
In altre parole, il C.S.M. decide quali magistrati vengono “promossi” e assegnati nei vari Tribunali e Procure d’Italia ed ha anche il potere di irrogare sanzioni potendo anche radiare un magistrato (come successo per il noto caso “Palamara”) dall’Ordine.
Attualmente, i due terzi dei componenti del C.S.M. viene eletto dai magistrati (PM e Giudici), mentre un terzo viene eletto dal Parlamento in seduta comune tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati con oltre 15 anni di attività ed è, normalmente, espressione di accordi tra maggioranza e opposizione.
I componenti di nomina parlamentare (c.d. membri laici) sono previsti proprio per una funzione di garanzia dell’autonomia della magistratura, portando una prospettiva esterna al corpo giudiziario e contribuendo a sottrarre l’autogoverno del potere giudiziario a logiche corporative, portando una visione giuridica esperta ma non interna alla magistratura.
Dal fatto che il C.S.M. sia nato per sottrarre la magistratura al controllo del governo, seppure con il bilanciamento dei membri “laici”, non discende quindi che qualunque modifica del suo funzionamento produca un indebolimento rispetto al potere politico.
Lo scandalo “Palamara” ha posto sotto i riflettori dell’opinione pubblica il tema delle “correnti” presenti all’interno del C.S.M., ossia la possibile influenza da parte magistrati nominati nel Consiglio Superiore per favorire nomine e promozioni dei propri magistrati elettori.
Il sorteggio ha come finalità proprio quella di rendere ancora più indipendente il C.S.M. anche dalle proprie logiche interne e di garantirne, pertanto, un funzionamento oggettivamente più equilibrato.
Infatti, i componenti togati (che saranno sorteggiati e non più eletti) non dovranno “rendere conto” se non a sé stessi del proprio operato e potranno amministrare nomine e promozioni in maniera svincolata da ogni logica di favoritismo, anche solo potenziale.
Non solo: la creazione di due distinti Consigli Superiori della Magistratura consentirà valutazioni di professionalità altamente specializzate poiché i Pubblici Ministeri giudicheranno, ai fini di promozioni, avanzamenti di carriera e assegnazioni, l’operato dei propri omologhi ed altrettanto faranno i Giudici.
Ad oggi, invece, un Pubblico Ministero può valutare l’operato di un Giudice benché le due funzioni siano, di fatto, diverse e ben separate in un’aula di giudizio e ciò può ingenerare valutazioni non oggettive.
Il sorteggio non muterà alcun equilibrio tra i poteri: i due terzi dei componenti dei rispettivi Consigli Superiori saranno sempre rappresentati da magistrati e solo un terzo sarà rappresentato da giuristi di nomina politica.
Un giudice veramente “terzo e imparziale”
L’art. 111 della Costituzione prevede che “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”.
Per poter dare effettiva attuazione di questo articolo fondamentale della nostra Costituzione, è assolutamente necessario che il Pubblico Ministero e il Giudice siano effettivamente separati, sia nella formazione (concorsi separati), che nelle carriere (assegnazioni, promozioni, eventuali sanzioni).
È logico, quindi, che, la funzione di giudice (che deve valutare l’innocenza o la colpevolezza sulla base di prove che il Pubblico Ministero gli fornisce, alla pari di quanto porterà a sua conoscenza l’avvocato difensore) non può aver alcuna commistione con la funzione del Pubblico Ministero, che dispone della Polizia Giudiziaria e di strumenti di indagine volti a ricercare indizi di colpevolezza.
Il cittadino che si ritrova a dover affrontare un processo penale, già di per sé fonte di gravi sofferenze e di stigma sociale, deve avere la certezza che, quando si presenterà davanti al giudice, quest’ultimo non abbia nulla in comune con il Pubblico Ministero che, invece, sosterrà l’accusa in giudizio nei suoi confronti.
Diversamente, fino a quando giudici e pubblici ministeri condivideranno la stessa formazione ed anche lo stesso organo di governo (C.S.M.), ci potrà sempre essere (anche inconsciamente) un condizionamento tra chi accusa e chi giudica.
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