- UN PARERE FAVOREVOLE
- Perché il ddl Delrio non è terribile come alcuni dicono di Michele Bagnato
- Mi permetto di dissentire
- Perchè sostenere il ddl Delrio?
- UN PARERE CONTRARIO
- Quali sono le criticità del ddl Delrio di Francesco Gualtieri
- Analisi critica della proposta di legge
- Le criticità non si fermano
- Perchè contrastare il ddl Delrio?
- Scrivi e fai video per Il Progressista
- Supporta Il Progressista
Nei giorni scorsi è stato depositato un Ddl a prima firma di Graziano Delrio, che, nelle intenzioni, dovrebbe contribuire al contrasto dei fenomeni di antisemitismo. Il Partito Democratico, cui appartiene il sen. Delrio, si è dissociato dall’iniziativa, che ha ricevuto alcune critiche da altri partiti d’opposizione.
In questo articolo abbiamo cercato di dare una visione d’insieme, raccogliendo un parere favorevole e uno contrario, per dare modo a chiunque di sviluppare un proprio pensiero critico a riguardo.
UN PARERE FAVOREVOLE
Perché il ddl Delrio non è terribile come alcuni dicono di Michele Bagnato

Una delle polemiche della settimana è il DDL Delrio “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell’antisemitismo”, che ha provocato spaccature all’interno dello stesso PD, tanto da spingere il capogruppo in Senato, Francesco Boccia, a sottolineare che il testo, sottoscritto da molti membri della cosiddetta componente riformista, sia un’inziativa personale e non la posizione del partito. Angelo Bonelli, deputato di AVS, ha definito il testo “sconcertante“, affermando che “se diventasse legge, chi contesta radicalmente i comportamenti dello Stato di Israele verrebbe definito antisemita e quindi sanzionato“.
Mi permetto di dissentire
Indubbiamente trovo pretestuosi alcuni esempi di antisemitismo dell’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance), la cui definizione è stata assunta, tra gli altri, dal Parlamento Europeo nel 2017, e, allo stesso modo, trovo poco coerenti quelli che tendono a sovrapporre i concetti di ebreo ed israeliano, visto che l’antisemitismo è precedente alla nascita di Israele stesso.
Faccio un esempio pratico, partendo da un’affermazione dell’IHRA stessa: “Le critiche verso Israele simili a quelle rivolte a qualsiasi altro paese non possono essere considerate antisemite“.
Nonostante questo, sempre secondo l’IHRA, sarebbe antisemita “fare paragoni tra la politica israeliana contemporanea e quella dei Nazisti“. Senza entrare nel merito della politica israeliana, non vedo quale sarebbe la componente antisemita un’affermazione di questo tipo, visto che potrebbe essere rivolta, a torto o a ragione, verso qualunque altro Stato. Certo, gli ebrei sono stati atrocemente colpiti dalla politica del nazifascismo, ma il paragone non è con loro, ma con la politica israeliana.
Non voglio banalizzare la questione, sarà che personalmente non riesco proprio ad immaginare da parte mia una critica discriminatoria nei confronti di un’intera comunità, per questo ritengo che applicare a pieno questa definizione potrebbe colpire pure chi muove un critica che di antisemita non ha nulla.
Ciò non deve distogliere l’attenzione dalla concretezza del problema, che non vuole cavillare sulle sfumature ma chiede di affrontare un problema serio: negli ultimi anni gli episodi di antisemitismo sono quadruplicati.
Già mi immagino le critiche “eh ma allora a Gaza?”.
Personalmente spero che le persone riescano ad avere a cuore più problemi assieme, non vedendo inconciliabili il rifiuto dell’antisemitismo e la condanna della carneficina palestinese: se non avremo il coraggio di affrontare l’uno e l’altro problema non riusciremo mai ad attuare una politica “due popoli, due Stati”. Allo stesso modo senza tenere assieme i due problemi non usciremo mai dalla spirale di violenza che vede come principale vittima la popolazione civile.
Tornando al ddl Delrio, credo che chiedere al governo una maggiore attenzione al crescente antisemitismo e linee di intervento più incisive per contrastarlo sia un sintomo sano di democrazia.
Ciò anche alla luce dei numerosi episodi di censura violenta, specie nelle università e degni della peggior deriva fascista, a chi cerca un dibattito. Perché criticare non è mai sbagliato, se ad essere contestate sono le opinioni e non la possibilità di dibattere.
Forse la parte su cui sono più critico, ma più per pragmatismo che per disaccordo, è all’art. 2 della proposta di legge, quando si afferma che le piattaforme digitali dovrebbero offrire “la possibilità di segnalare i contenuti di carattere antisemita includendo espressamente, nella pagina dedicata alle segnalazioni, l’opzione “antisemitismo”, mettendo così a disposizione dell’utente una definizione tanto controversa.
Perché non apprezzo questo aspetto? Perché così si andrebbero a creare delle categorie d’odio di serie A e di serie B. L’omofobia non è grave quanto l’antisemitismo? Non sono forse da contrastare anche l’islamofobia, l’abilismo, la misoginia e tutte le declinazioni di odio e disprezzo verso un gruppo generico di persone?
Perchè sostenere il ddl Delrio?
Quello che sostengo non è benaltrismo, è pretendere il medesimo impegno, da parte di tutte le forze politiche, a contrastare i fenomeni d’odio.
Nonostante le criticità, che ritengo meritevoli di approfondimento, reputo l’impianto di fondo del ddl Delrio rivolto verso la giusta direzione.
Sarebbe bello se l’intero Parlamento potesse contribuire e riuscisse, una volta ogni tanto, ad essere testardamente unitario.
UN PARERE CONTRARIO
Quali sono le criticità del ddl Delrio di Francesco Gualtieri
Il tema dell’antisemitismo è tornato tristemente nelle cronache italiane a causa delle politiche intraprese dal governo Netanyahu, che hanno generato una decisa e maggioritaria contestazione popolare.

Fortunatamente, negli ultimi due anni nel nostro Paese non si sono registrati episodi di violenza fisica o aggressioni organizzate contro le comunità ebraiche o contro persone percepite come vicine alle posizioni del governo israeliano. Ciononostate, si sono verificati episodi di natura antisemita come ad esempio: atti vandalici alle sinagoghe o ad altri simboli ebraici, giornalisti a cui viene impedito di svolgere conferenze in quanto appartenenti ad una specifica religione ed altre manifestazioni di ostilità più o meno esplicite.
Nonostante la proposta di legge verta a contrastare un fenomeno odioso come l’antisemitismo la stessa soffre di diverse criticità rilevanti. Le principali riguardano la definizione stessa di antisemitismo, con il rischio di sovrapporre odio antiebraico e critica politica a Israele, la libertà accademica, la libertà di opinione sui social network e il rischio di introdurre una gerarchia tra diverse forme di odio, come già ampiamente spiegato.
Analisi critica della proposta di legge
La proposta di legge è strutturata in sei articoli dove si contemplano una pluralità di temi. Tra i quali si possono trovare: misure per intervenire sui contenuti online, istituzioni di poteri d’intervento, obblighi informativi, monitoraggio e vigilanza per contrastare fenomeni di antisemitismo.
Proprio sulle questioni riguardanti le modalità di monitoraggio, vigilanza e sulla definizione di antisemitismo della International Holocaust Remembrance Alliance emergono le principali contestazioni.
Per cominciare è utile chiedersi come mai si sia adottata all’articolo 1 una definizione di antisemitismo che sin dalla sua pubblicazione nel 2016 ha suscitato critiche a livello internazionale? Infatti, nel dibattito accademico quella del 2016 non è la sola definizione, nel 2020 è stata adottata, in risposta alla definizione dell’IHRA, la dichiarazione di Gerusalemme.
Firmata da circa 370 studiosi internazionali che offre una definizione di base più chiara e una serie coerente di linee guida per riconoscere fenomeni di antisemitismo.
Nonostante la definizione dell’IHRA non abbia come oggetto lo Stato di Israele, quest’ultimo compare in 7 su 11 punti complessivi alcuni dei quali sono particolarmente problematici.
Per esempio, è considerato antisemitismo: il fare paragoni tra la politica israeliana contemporanea e quella nazista.
Di conseguenza, significherebbe pretendere che le critiche a Israele siano ammorbidite da standard etici, politici o giuridici più elevati di quelli che si pretendono da altri Stati democratici in situazioni analoghe (presente all’ottavo punto della definizione).
Inoltre, non è chiara la distinzione tra antisionismo e antisemitismo. Basti vedere l’art. 1 numero 7, in cui viene detto “Negare agli ebrei il diritto dell’autodeterminazione, per esempio sostenendo che l’esistenza dello Stato di Israele è un’espressione di razzismo”. Questa espressione lascia un margine interpretativo ambiguo: se un persona critica o esprime dissenso per il sionismo come ideologia politica può essere considerata come espressione antisemita? Dal testo non è chiaro.
Le criticità non si fermano
L’articolo 4 del ddl Delrio prevede che ogni università, attraverso i propri organi di vigilanza, nomini al suo interno un soggetto a cui viene affidato il controllo e monitoraggio di eventuali attività, anche didattiche, interne all’istituto considerate illegittime ed antisemite.
Considerando che la proposta di legge assume come definizione di antisemitismo quella elaborata dall’IHRA del 2016, nella quale si sono già riscontrate in questa sede delle criticità, la figura di vigilanza prevista dall’articolo 4 rischia, nella pratica, di dover applicare criteri interpretativi molto ampi.
Di conseguenza, attività didattiche o di ricerca che affrontano comparazioni storiche, analisi del conflitto mediorientale o critiche alla politica israeliana potrebbero essere percepite come potenzialmente problematiche e disincentivate o cancellate.
Come riportato da Ansa: “Noi, studiosi e studiose di storia degli ebrei e dell’antisemitismo, insieme a scrittori e scrittrici che si occupano di mondo ebraico o che difendono la libertà di parola e di opinione, riteniamo inaccettabili e pericolosi i disegni di legge oggi in discussione sulla prevenzione e il contrasto dell’antisemitismo.” Questo hanno dichiarato studiosi e scrittori tra cui: Anna Foa, Gad Lerner, Roberto Saviano, Lisa Ginzburg ed altri.
Questa combinazione (definizione ampia e obbligo di monitoraggio interno) solleva quindi dubbi legittimi sulla tutela effettiva della libertà accademica e della libertà di pensiero all’interno degli atenei.
In conclusione, il ddl Delrio presenta troppe criticità per essere adottato così com’è scritto. L’articolo 2 offre modalità di segnalazioni online esclusivamente per l’antisemitismo rischiando di categorizzare e dare meno importanza a fenomeni d’odio di stessa natura, l’articolo 1 assume una definizione di antisemitismo divisiva nel mondo accademico e che rischia di rendere impossibile la critica ad Israele e l’articolo 4 presenta modalità di vigilanza e di monitoraggio che nella realtà, basandosi sulla definizione dell’IRHA, limitirebbe la libertà accademica e di ricerca.
Personalmente penso che una legge sull’antisemitismo non si possa fondare sulla definizione scritta dall’International Holocaust Remembrance Alliance per le ragioni già evidenziate. Ritengo, al contrario, la Dichiarazione di Gerusalemme del 2020 una valida alternativa in quanto più imparziale, completa e suprattutto per il fatto che distingue l’antisemitismo dall’antisionismo esplicitamente. Per quanto riguarda l’articolo 2, sarei più d’accordo sulla creazione di modalità di segnalazione che colpiscono tutte le forme d’odio in quanto tali e non le distingua o che crei una gerarchia. Ritengo, infine, che le modalità di monitoraggio e di verifica presentati nell’articolo 4 siano strumenti che inficerebbero e danneggerebbero la libertà di ricerca degli studiosi, che, a mio parere, dovrebbe essere tutelata e non controllata.
Perchè contrastare il ddl Delrio?
Il ddl Delrio per il contrasto all’antisemitismo presenta delle criticità che non possono essere ignorate, tuttavia si riconosce l’importanza di intervenire per contrastare un fenomeno che sta assumendo controrni sempre più preoccupanti.
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